Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile e ai sensi della legge 383/2000, e della legge regionale della Lombardia num. 1 del 14/02/2008 l’associazione denominata “MapAbility”.

I contenuti e la struttura dell’associazione, organismo aperto, autonomo, aconfessionale ed apolitico, sono ispirati a principi di democrazia, di uguaglianza e a criteri di trasparenza amministrativa che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa nel rispetto della libertà e dignità degli aderenti.

Art. 2 SEDE

L’associazione ha sede legale in Pavia (PV), non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

A mezzo di specifiche delibere del Comitato Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L’Associazione non ha alcuna connotazione politica e si dichiara rispettosa del pluralismo, in piena autonomia e secondo il metodo democratico e partecipativo; non pone ai propri soci alcuna discriminazione di appartenenza, di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza, di sesso, di nazionalità.

L’Associazione è costituita col fine di svolgere attività di promozione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito a tematiche:

  • Realizzazione e diffusione di guide, carte e altri mezzi di informazione atti a favorire la mobilità urbana in favore della popolazione, in particolare per i diversamente abili, per favorire lo sviluppo del turismo in modo consapevole, diffondendo la conoscenza dell’Italia e del Mondo;
  • Compiere ogni attività utile per lo sviluppo del turismo sociale.

Art. 4 I SOCI

L’associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali. L’ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

La mancata accettazione della richiesta va motivata. Contro il diniego di ammissione può essere prestato ricorso entro 30 giorni all’assemblea dei soci.

Ci sono due categorie di soci:

  • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione.
  • Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

La qualifica di socio si perfeziona con il pagamento della quota associativa. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È esclusa ogni sorta di limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L’associazione opera avvalendosi prevalentemente di prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte degli associati con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’associazione, nei modi e nelle forme stabilite dall’eventuale regolamento interno e dalla disciplina fiscale. L’associazione può tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

Gli associati, in regola con il pagamento dello quota associativa, hanno diritto di voto (se maggiorenni) in tutte le assemblee dei soci, alla conoscenza dei programmi con i quali l’associazione intende attuare i propri scopi, a partecipare alle attività promosse dall’associazione, a fruire dei servizi dell’associazione, ad essere eletti negli organi sociali.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti economico-finanziari, rendiconti e registri dell’associazione.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

In caso di comportamento difforme o lesivo dell’interesse dell’associazione, il socio può essere espulso con delibera motivata del Comitato direttivo.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’Associazione. Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

  1. che non partecipano alla vita dell’associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’ associazione;
  2. che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’ oggetto sociale;
  3. che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, e dall’assemblea soci nella prima riunione utile. Il socio escluso può ricorrere contro la delibera del Comitato Direttivo all’assemblea dei soci entro 30 giorni mediante raccomandata inviata al Presidente dell’ associazione. La decisione dell’assemblea è inappellabile.

In caso di perdita della qualità di socio per recesso, per esclusione o per qualunque altra causa, né il socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione.

Art. 8 GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’assemblea dei soci;
  2. il Comitato Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice-Presidente;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L’ASSEMBLEA

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. È formata da tutti i soci maggiorenni, che godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno due volte l’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario preventivo entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio e per l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo, e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno e quando lo richiede 1/3 dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

È ammesso il voto per delega, ma nessun associato può riceverne più di una.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario. Risultano da appositi verbali trascritti su apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario della seduta, e conservati a cura del Presidente nella sede dell’associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria:

  • elegge il Presidente;
  • nomina i membri del Comitato Direttivo;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
  • fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
  • ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
  • approva il programma annuale dell’associazione.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.

L’assemblea straordinaria deve essere convocata con specifico ordine del giorno e delibera:

  • sulle proposte di modifica dello Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • sullo scioglimento dell’associazione e delibera in merito al devolvere del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo amministra l’associazione, è eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, devono sempre farne parte tre soci fondatori. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo qualora l’assemblea non avesse provveduto, nomina al suo interno: un Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due membri del Comitato Direttivo stesso.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Comitato Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell’associazione e dal segretario della riunione.

Il Comitato Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’assemblea dell’associazione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica dovranno convocare l’assemblea affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Comitato Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea dei soci;
  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  • redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo;
  • ammette i nuovi soci;
  • esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione. Dura in carica per tre anni, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Presiede il Comitato Direttivo e l’assemblea. Convoca l’assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia di convocazioni straordinarie.

Art. 12 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. È sufficiente la firma del Vice Presidente a prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 13 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, aggiorna il libro soci, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo e compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Tesoriere conserva i libri contabili, redige i bilanci, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Comitato Direttivo e provvede alla riscossione delle quote sociali.

Art. 14 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall’assemblea;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non sia imposta dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione elusivamente per la realizzazione di attività istituzionali, e accantonandone la parte eccedente che verrà successivamente impiegata sempre per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 15 ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio economico dell’Associazione coincide con l’anno solare:

inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall’assemblea ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario sia consultivo sia preventivo deve essere inviato con lettera semplice/e-mail agli associati almeno 20 giorni prima dell’assemblea. È approvato dall’assemblea generale ordinaria secondo le norme previste dall’art. 9.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione elusivamente per la realizzazione di attività istituzionali, e accantonandone la parte eccedente che verrà successivamente impiegata sempre per il raggiungimento degli scopi statutari.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria con specifico ordine del giorno, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti ai soci beni, utili e riserve residui.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.